08/10/2013 01:42 CEST - Sentenza Scanagatta v Fit

Il tribunale condanna la FIT per l’azione legale vs Scanagatta

TENNIS - La Federtennis aveva chiesto 300.000 euro di risarcimento a Ubaldo Scanagatta per i commenti scritti dai lettori e pubblicati in massima parte dal blog Servizi Vincenti e in minima da Ubitennis.com fra il 2008 e il 2009. Qui sotto il testo completo della sentenza che ha condannato la FIT a rifondere le spese legali al direttore di Ubitennis.

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Angelo Binaghi (foto Monique Filippella)
Angelo Binaghi (foto Monique Filippella)

Mi sembra doveroso informare oggi i lettori di Ubitennis di quanto segue, per averli a suo tempo edotti in merito all’azione legale intentami dalla Federtennis con la pretesa di un risarcimento di complessivi 300.000 euro a seguito di commenti scritti da alcuni di voi lettori (e da noi pubblicati) che il presidente Binaghi e i suoi avvocati avevano considerato “offese troppo numerose per essere casuali e non riconducibili ad un unico consapevole disegno diffamatorio”. Qui sotto trovate per intero la sentenza emessa dal tribunale di Roma e pubblicata il 27 settembre che respinge questa teoria e condanna la FIT al pagamento delle spese legali.

Potrei anche limitarmi a pubblicare solo questa sentenza. Ma credo di dovere ai lettori anche qualche spiegazione in più. Ho sempre pensato che ci si dovesse rivolgere alla magistratura, già fin troppo oberata da liti evitabilissime e talmente numerose da non riuscire a sbrigare le pratiche in tempi ragionevoli, soltanto come extrema ratio e per questioni più importanti e serie. Non mi pareva allora e non mi pare oggi, che questa vicenda meritasse di dover interessare tribunali, giudici e avvocati. E a prescindere dal fatto che da 60 anni sono cresciuto e vissuto nel mondo del tennis, avendo dato non poco allo sport che amo, da giocatore, dirigente e giornalista.

Se l’avvocato Massimo Rossi che mi ha difeso in maniera eccellente e che non finirò mai di ringraziare non si fosse comportato da grande amico, la FIT mi avrebbe messo in grave difficoltà. Mi ha fatto, comunque, perdere un sacco di tempo (a me e agli amici che mi hanno aiutato a rintracciare tutti i commenti anche pro-Fit che erano stati regolarmente pubblicati). Tempo che avrei decisamente preferito dedicare al tennis giocato e raccontato, piuttosto che a infinite pratiche legali.

Anche se voglio credere che l’obiettivo FIT non fosse quello di mettermi in grave difficoltà o di spaventarmi per impedirmi di compiere in modo autonomo il mio mestiere, pensavo che fra sportivi ed appassionati dello stesso sport, ci si potesse comportare in modo diverso, con maggior fair-play appunto. 

Perché non chiedermi la rimozione via via, o anche in unica soluzione, di commenti ritenuti offensivi, prima di rivolgersi ai propri avvocati, seppur molto sollecitati da parte FIT dacchè il presidente è Angelo Binaghi?

Non ho precisa contezza di quanto possa essere stata dispendiosa a conti fatti questa intensa attività legale, né mi riguarda troppo in fondo in fondo, ma certo è che a me, ad esempio, proporre un appello ad una sentenza negativa (oltre a dover provvedere ad un immediato risarcimento) sarebbe personalmente costato assai caro. La Fit (più che il suo presidente in persona) invece ha altri mezzi… Mi ha già intentato anche un’altra azione legale! 

Credo che, salvo pretese eventualmente assurde per condizionare il sacrosanto spirito critico dei lettori di un blog/sito, saremmo stati certamente in grado di trovare un modo per uscirne usando il comune buon senso. Da parte mia infatti non c’era alcun pregiudizio. Mi fosse stato fatto notare che quel determinato “post” aveva usato termini eccessivi o forse offensivi _ il giudice ha comunque decretato che non lo erano, confermando quello che era il mio convincimento  _ avremmo potuto tranquillamente toglierlo o limarlo successivamente alla pubblicazione.

L’avrei fatto io, dietro una semplice richiesta motivata, senza problemi. Lo avrebbero fatto in mia assenza anche tutti i miei collaboratori. Inclusi diversi attuali collaboratori della FIT: l’ex mio vice di Ubitennis Giorgio Spalluto da me “scoperto” e  oggi telecronista di Supertennis,  Andrea Nizzero l’altro vice, anch’egli mia “scoperta”che oggi si occupa quotidianamente del sito federale, Roberto Commentucci e Riccardo Bisti per l’appunto autori di alcuni degli articoli più “contestati” nella citazione recapitatami dagli avvocati FIT in ragione dei commenti susseguiti a quelli: i casi del Tennis Capri, del Campionato di Serie A, dei bassi indici d’ascolto di Supertennis. Oggi perfino Bisti è diventato (assai curiosamente ai miei occhi dopo un passato di cocenti scontri con Baccini, con la Fit che gli rifiutava perfino gli accrediti richiesti da un’altra testata per la quale collaborava e al cui direttore fu detto: “Accrediteremo chiunque ma non Bisti!”) collaboratore della rivista e del sito federale. Quanto i miei collaboratori odierni, accreditati ovunque, debbano penare per ottenere gli accrediti della FIT non vi sto a dire, anche se devo riconoscere che l’ultimo direttore della Comunicazione degli Internazionali d’Italia, Massimo Caputi, si era invece ben comportato. Ora che è diventato direttore dello sport al Messaggero chissà che succederà per i prossimi eventi, Fed Cup, Coppa Davis, Internazionali d’Italia.

Mi fa ovviamente piacere che il giudice mi abbia dato ragione. E son fiducioso anche sul fatto che anche se la Fit insistesse pervicacemente a portare avanti la questione anche in appello _ ma chi paga? _ la giustizia trionferebbe nuovamente.

Pubblicammo commenti pro Fit e contro Fit, e con toni assai simili, spesso identici, a quelli che si potevano leggere anche sullo stesso sito della Federtennis  (dove la censura sulla critiche era presumibilmente diversa e ovviamente i commenti erano più numerosi pro-Fit). Se da noi arrivavano – e arrivano – più spesso commenti critici nei confronti della FIT è perché il nostro è un sito indipendente, autonomo in cui tutti possono scrivere quello che vogliono, a prescindere da quelle che sono le idee di chi dirige Ubitennis che purtroppo, nel corso di questi ultimi anni e di questi tentativi legali da parte FIT per soffocare le voci critiche, ha subìto – lui e alcuni suoi collaboratori _  diversi dispettucci (discriminazioni?) sui quali ora non mi pare proprio il caso di caso di soffermarsi.

Leggete piuttosto questa sentenza. Credo che sia istruttiva e interessante anche per tutti coloro che fanno comunicazione via internet. Un bel precedente, ai miei occhi, che mi auguro faccia giurisprudenza.

grazie di aver letto fin qui Ubitennis e anche di aver inviato i vostri commenti. Chiaro che pur esprimendo in piena autonomia e libertà le vostre opinioni mi creerete meno problemi se eviterete offese, insulti, insinuazioni pesanti e via dicendo. Non c'è bisogno di farlo. Chi si esprime con toni civili vince sempre.

 

LA SENTENZA
ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione civile In persona del Giudice unico dott.ssa Anna Maria Pagliari, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 86048 R.G.A.C. dell'anno 2009, posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 10.12.2012, vertente
tra
-F.I.T. Federazione Italiana Tennis (C.F. 05244400585), ha persona del Presidente legale rappresentante Angelo Binaghi nonché BINAGHI Angelo in proprio elettivamente domiciliati in Roma, via V. Veneto, n 108, plesso lo studio dell'avv. Valerio Pescatore, che li rappresenta e difende in giudizio;
-attori- e
-SCANAGATTA Ubaldo, (SCNBLD49M31D612B) elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37 presso lo studio dell'avv, Alessandro Graziani, che lo rappresenta e difende in giudizio unitamene all'avv. Massimo Rossi del foro di Milano;
-convenuto —
Oggetto: risarcimento danni per diffamazione a mezzo internet
Conclusioni
Come da verbale in data 19.9.2012
Premesso che
con atto notificato il l 6.12.2009 la Federazione Italiana Tennis (di seguito  FIT), ed il presidente Angelo Binaghi convenivano in giudizio Ubaldo Scanagatta, titolare del sito internet www.ubitennis.com all'interno del quale era organizzato il blog ufficiale del giornalista, dal medesimo moderato e controllato, assumendo che dal settembre 2008 al luglio 2009, a seguito di articoli dello Scanagatta e di altri noti giornalisti del settore aventi ad oggetto vicende della federazione, erano comparsi numerosi commenti di utenti del sito gravemente offensivi dell'attività istituzionale della federazione e del suo presidente, da configurarsi quale attacco preordinato e gratuito mirante al discredito degli attori, che il convenuto nella sua qualità aveva favorito non esercitando il dovuto controllo; gli attori precisavano in particolare che alcune decisioni istituzionali assunte dalla federazione e dal suo presidente (le sanzioni nei confronti del tennista Simone Bolelli, alcune regole per il Campionato a squadre serie A1, il canale TV satellitare Supertennis) erano state oggetto di articoli pubblicati sul sito del convenuto e successivamente commentate dagli utenti, molto spesso non riconoscibili, con utilizzo di espressioni diffamatorie di vario contenuto dettagliatamente riportate in citazione: chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati nella somma di 150.000,00 e in favore di ciascun attore, la pubblicazione della sentenza sul sito del convenuto e su quotidiani a diffusione nazionale, uno dei quali di carattere sportivo;
il convenuto si costituiva in giudizio deducendo la liceità della propria condotta giornalistica e di responsabile del blog e chiedeva il rigetto della domanda: egli assumeva in particolare che i commenti oggetto di doglianza di parte attrice, che costituivano solo una minima parte di quelli ricevuti sul blog nel periodo contestato, molti dei quali a sostegno dell'attività della federazione e del suo presidente, si configuravano come critica, anche dura, ma legittima dell'operato di questi ultimi, in quanto pertinente a vicende del tennis italiano, che avevano suscitato notevole interesse nel mondo degli appassionati frequentatori del sito;
espletata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate;


Motivazione
Emerge dagli atti che tutti i commenti di cui gli attori contestano il carattere diffamatorio hanno avuto ad oggetto vicende concretamente verificatesi e che incontestabilmente hanno suscitato un notevole interesse nel mondo degli appassionati del tennis: la vicenda Bolelli (tennista che aveva rifiutato di partecipare ad un incontro di Coppa Davis ed era stato per tale ragione sanzionato dalla Fit con l'esclusione per alcuni anni dalla competizione e successivamente riammesso), le regole dettate dalla Federazione per la formazione delle squadre partecipanti al campionato di serie Al ed il contrasto sorto con il circolo tennis Capri, gli ascolti cd i costi del canale televisivo satellitarc della Federazione "Supertennis".
Tutte le vicende furono oggetto di articoli pubblicati sul sito, due dei quali a firma dello stesso Seanagatta , uno a firma di Riccardo Bisti, altro noto cronista sportivo. Il superiore inquadramento dei fatti strettamente circoscritto al mondo del tennis e la verificazione del presunto illecito nel contesto di un "blog" inserito in un sito dedicato esclusivamente a quel settore inducono a ricondurre tutte le manifestazioni di pensiero oggetto di esame nell'ambito del diritto di critica.
E' principio giurisprudenziale consolidato che, affinche la divulgazione a mezzo stampa di notizie o commenti lesivi dell'onore e della reputazione di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca e critica, devono ricorrere, oltre all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, le condizioni della verità dei fatti esposti ovvero utilizzati come spunto per la critica e della correttezza formale dell'esposizione, richiedendosi al giornalista che la notizia o il commento sia quanto meno frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e l'adozione di una forma civile di esposizione dei fatti e della loro valutazione (cfr. Cass. 982/96; 8284/96; n.13168/99; n.1013/2000).
E' altresì sostenuto in giurisprudenza che quando si verta in materia di diritto di critica non si ponga un problema di veridicità delle asserzioni poiché per definizione i giudizi e le valutazioni non possono essere ricondotti a verità oggettiva in quanto soggettivi ed opinabili: il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni aspre, pungenti ed anche lesive della reputazione altrui purchè strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore del soggetto interessato (Cass. Civ. n. 4542/12012).
In particolari settori fortemente caratterizzati da partecipazione emotiva si è altresì sostenuto che il diritto di critica (nella specie politica) può contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati noi rapporti interpersonali tra privati purché si attesti nella critica di programmi ed azioni dell'avversario e non miri soltanto all'insulto (cfr. Cass. Civ, 4325/2010; Cass, Pen. 14459/2011).
Il limite del diritto di critica deve intendersi, perciò, superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la figura morale dcl soggetto criticato, attraverso espressioni gratuite, non pertinenti ovvero l'uso di un'informazione non riportata in modo completo od alterata o di argomenti o termini intesi direttamente a screditare il soggetto preso a bersaglio, evocando una sua pretesa inadeguatezza personale (Cass. Civ. n. 2172/2000; 3477/2000; 17172/2007; 12420/2008; 25/2009; Cass. Pen. 44024/2010).
Applicando i suddetti principi nella fattispecie deve osservarsi che: -nel "blog" del sito del convenuto risultano ricevuti commenti di vario contenuto, positivo e negativo, nei confronti degli odierni attori con riferimento ad atti ed attività (della federazione e del suo presidente) agli stessi riconducibili; -le opinioni critiche "postate" dai commentatori sul "blog" si sono concentrate su decisioni della federazione e per essa del suo presidente ovvero su modalità operative delle decisioni in merito a vicende realmente accadute che tanto avevano suscitato interesse nel mondo del tennis da essere oggetto di articoli di giornalisti esperti del settore e, persino, di un'interrogazione parlamentare; -le critiche, mosse da utenti del sito, sono sicuramente aspre, pungenti e percepibili con disagio soggettivo comprensibile ma tutte riconducibili nella sostanza all'unica contestazione al "modus operandi" ritenuto eccessivamente autoreferenziale e rigido del presidente della federazione; -nella diversità dei termini espressi e contestati, in realtà indifferentemente rivolti alla persona del presidente e alla federazione ("dittatore della repubblica delle banane, dittatura bulgara, dittatoriale ..... assoluta incapacità di leaderskip, diplomazia.. atteggiamento rissoso, negativo, polemico. Vendicativo di una tristezza infinita re sole...imbecillità della fit ....arroganza...rabbia, risentimento, ....abusi di potere, fit imbarazzante e deleteria....,atteggiamento dispotico... ecc...) viene colpita non la persona o l'ente nella sua individualità e dignità ma la decisione assunta nel ruolo pubblico di presidente elo federazione (la sanzione al tennista, la regolamentazione della serie Al, la scelta del canale televisivo...).
Nè ad una valutazione diversa può portare la similitudine ai metodi della cupola mafiosa operata da un "blogger" (considerata da parte attrice l'affermazione più gravemente offensiva tra le tante) attesa l’evidente finalità di richiamo alle modalità decisionali autoritarie dell'organizzazione e non alle attività penalmente illecite.
Deve invero osservarsi che in ambito sportivo come in determinati altri settori dove la partecipazione è fortemente sentita ed il dibattito veemente è naturale conseguenza (ad esempio nel contesto politico, sindacale....) un'alterazione dei toni espressivi è maggiormente tollerata: conferma giunge da quanto documentato da parte convenuta circa il linguaggio molto spesso analogo a quello oggetto di causa utilizzato dagli utenti del "blog" della federazione attrice e rivolto in tal caso nei confronti di alcuni atleti.
Non può, infine, trascurarsi, quale elemento di maggiore tolleranza rispetto alla critica altrui, soprattutto se proveniente dalla comunità degli appassionati dello sport di riferimento, la particolare esposizione derivante dal ricoprire funzioni o incarichi dirigenziali (per la persona fisica) ovvero dal perseguire finalità di interesse pubblico ed in particolare di quella comunità (per l'ente).
Ricondotte le espressioni contestate nell'ambito del lecito esercizio del diritto di critica, la domanda va, dunque, rigettata. Ugualmente va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 cpc formulata dal convenuto, non sussistendone i presupposti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo previa compensazione in misura di l /4.
                                            P.Q.M   (dispositivo)
Definitivamente pronunziando, così decide:
rigetta la domanda proposta dalla Federazione Italiana Tennis in persona del presidente e da Angelo Binaghi in proprio nei confronti di Ubaldo Scanagatta;
previa compensazione delle spese in misura di 1/4, condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali oltre IVA e contributi!) come per legge.

Così deciso in Roma, il 2.8.2013

 

 

 

 

 

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