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13/02/2011 18:01 CEST - Sport e Giustizia

Sport e Corte Costituzionale

TENNIS - La Corte Costituzionale prende posizione in merito all'esatta delimitazione tra la sfera della giustizia sportiva ed il potere di impugnazione delle decisioni di quest'ultima davanti ai tribunali amministrativi. Una sentenza che potrebbe determinare conseguenze rilevanti anche nel giudizio di appello del caso Pistolesi. Cesare Boccio

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Con la sentenza numero 49 del 7 febbraio 2011 (pubblicata il successivo giorno 11 e reperibile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale inserendo numero e anno nel motore di ricerca) la “Consulta”, ossia l'organo giurisdizionale a cui spetta il compito di assicurare il rispetto della nostra Costituzione, é finalmente intervenuta nel dirimere la delicata questione dei limiti di intervento della giustizia amministrativa nei confronti della pronunce emesse dagli organi di giustizia sportiva.
Una problematica talmente importante che, a prescindere dall'oggetto della sentenza relativo specificamente ad un provvedimento disciplinare della Federbasket emesso nei confronti di un dirigente societario, è in realtà suscettibile di influenzare tutto l'assetto della delimitazione della cosiddetta autonomia sportiva. In altre parole la domanda che dobbiamo porci è: in quali casi e con che tipo di poteri i tribunali amministrativi possono intervenire nell'ambito sportivo?

I RIFERIMENTI NORMATIVI
Le norme di riferimento sono contenute nel Decreto Legge n.220 del 19 agosto 2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva). In particolare, l'art. 1 comma 2 prevede che “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”; mentre il successivo art. 2 comma 1 lettera b) precisa che è riservata agli organi sportivi la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:”i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Infine, l'art. 3 completa la disciplina precisando che:” Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La questione sottoposta all'attenzione della Corte è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio il quale dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del citato decreto legge in riferimento agli art. 24 (diritto di difesa), 103(tutela amministrativa) e 113 (tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi) della Costituzione poiché, a dire del predetto tribunale, riserverebbe al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi. In sostanza, il dubbio rappresentato dal TAR riguarderebbe la presunta impossibilità, da parte del cittadino, di adire l'autorità giudiziaria in materia di sanzioni disciplinari sportive, con conseguente violazione dei già citati principi costituzionali.

LE TEORIE CONTRAPPOSTE
Ciò premesso, al fine di comprendere la portata della pronuncia della Corte Costituzionale, è necessario ricordare che sono principalmente due le tesi interpretative contrapposte in materia; la prima facente capo al Consiglio di Stato (giudice amministrativo di appello) che propende per l'affermazione di una spiccata autonomia tra i due ordinamenti, tanto da ritenere inammissibile il potere di annullamento delle decisioni sportive da parte del giudice amministrativo, fatto salvo esclusivamente il diritto di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (Cons. Stato sent n. 5782/08). La seconda è stata più volte teorizzata dallo stesso TAR Lazio, e ritiene invece pienamente aderente al dettato costituzionale il potere del giudice amministrativo di annullare gli atti federali illegittimi, oltre che assicurare lo stesso aspetto risarcitorio.

LA SENTENZA DELLA CORTE
La Corte Costituzionale, al termine dell'esposizione di una motivazione in diritto di estrema complessità, ha aderito sostanzialmente alla tesi del Consiglio di Stato pronunciando una sentenza che nel linguaggio giuridico è definita “interpretativa di rigetto”, ossia che conferma la legittimità costituzionale della norma ma allo stesso tempo ne impone l'esatta interpretazione. Infatti, le norme in questione devono essere esaminate in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale (e non solo sul piano tecnico-sportivo, si pensi ad esempio alla perdita di reputazione e/o di occasioni professionali dipendenti dal provvedimento disciplinare), la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Quindi, qualora la situazione abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale i connotati della violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, il giudice amministrativo può esclusivamente condannare la federazione o il CONI al risarcimento del danno, ma non ha il potere di annullare la decisione degli organi di giustizia sportiva.

IPOTETICHE CONSEGUENZE SUL CASO PISTOLESI
La sentenza enuncia un principio la cui efficacia potrebbe estendersi all'intero ambito sportivo, ivi compreso quello tennistico, che vede attualmente pendente una nota controversia intrapresa da Claudio Pistolesi contro la F.I.T. per l'annullamento della decisione della Corte Federale n. 25/09 del 3 dicembre 2009, con la quale sono state inflitte al tecnico: 1) la sanzione pecuniaria di € 10.000,00, 2) la sanzione inibitiva di un anno e sei mesi “a ricoprire cariche federali e a svolgere l’attività di tecnico” per l’asserita commissione del’illecito sportivo di cui agli artt. 1 e 7 del regolamento di giustizia della Federazione (per la presunta offesa recata alla dignità, al decoro e al prestigio della Federazione) suppostamente “aggravato” ai sensi del’art. 41 bis, n. 3, lett. l) del medesimo regolamento, dal fatto che ricoprisse la carica di “tecnico federale” al momento della sua commissione; il tutto con contestuale domanda di risarcimento del danno derivante dall'applicazione del medesimo provvedimento. Ebbene, gli appassionati ricorderanno che, in primo grado, il TAR Lazio (sentenza n. 37668 del 16/12/2010) aveva parzialmente accolto il ricorso di Pistolesi annullando sia la decisione della Corte Federale nonché talune disposizioni contenute nel Regolamento dei tecnici del gennaio 2010 che disciplinano l'accesso alla professione, la tenuta degli albi, nonché le modalità di esercizio, in quanto tali norme si porrebbero in netto contrasto con i principi dettati dal legislatore comunitario e da quella nazionale in tema di diritto al lavoro, di libertà di iniziativa economica, di associazione, di insegnamento; respingendo però la domanda di risarcimento danni. Ora, essendo intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale e tenuto conto della pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato (che sarà chiamato a giudicare in appello), non si può escludere l'ipotesi della riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale. Più precisamente è ipotizzabile che:
- il Consiglio di Stato consideri inammissibile la domanda di annullamento della decisione disciplinare della Corte Federale (e, a mio parere, anche quella di annullamento delle norme regolamentari) proposta dal tecnico, e quindi ne confermi la piena validità ed efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo;
- riesamini comunque nel merito la condotta della Federazione al fine di accertare l'eventuale configurabilità di un comportamento lesivo dell'onore e decoro di Pistolesi e/o causativo della perdita di occasioni lavorative, al fine di decidere in ordine alla domanda di risarcimento danni
(che, si ribadisce, era stata rigettata in primo grado).

CONCLUSIONI
Per ragioni di correttezza nei confronti delle parti in causa, e per assicurare un'esposizione della tematica della massima neutralità, non è intenzione dello scrivente entrare nel merito della vicenda delle presunte offese alla Federazione, poiché la sua disamina rientra nella esclusiva potestà di cognizione e decisione dell'autorità giuridiaria. Invece, sul piano strettamente giuridico, limitatamente all'argomento dei limiti alla giurisdizione amministrativa di cui stiamo trattando, appare evidente come la decisione della Corte Costituzionale possa costituire, seppur indirettamente, un punto a favore delle tesi difensive della Federazione. Infatti, non solo i giudici amministrativi non avrebbero il potere di annullare gli atti federali in materia disciplinare, ma questo potrebbe comportare anche il pieno ripristino dell'efficacia delle norme regolamentari tecniche che assicurano alla F.I.T. l'esclusiva in ordine alla abilitazione dei tecnici. In altri termini, verrebbe garantita una notevole autonomia regolamentare e disciplinare agli ordinamenti sportivi equamente bilanciata, secondo la Corte Costituzionale, dal potere giurisdizionale di condannare al risarcimento dei danni di rilevanza extra-sportiva comunque arrecati.

Cesare Boccio

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