Mentre il mondo del tennis si disperde nei meandri del Roland Garros, una news dell‘ITIA (International Tennis Integrity Agency) – che abbiamo approfondito in tutte le salse nei mesi precedenti – ci riporta fuori dalle mura parigine, a causa della notizia della sospensione del tennista marocchino Imran Sibille – best ranking raggiunto nel gennaio 2024 con la posizione numero 1433 -, il quale ha ammesso di aver fatto uso di cocaina, dopo esser risultato positivo ad un test antidoping, effettuato durante l’ITF World Tennis Tour M25 in Catalogna.
Come dichiarato nella sentenza completa dell’ITIA: “Il 9 marzo 2025, mentre partecipava alle qualificazioni del singolare maschile dell’evento ITF M25 tenutosi in Catalogna, Spagna, dal 9 marzo all’11 marzo 2025, il Giocatore è stato obbligato a fornire un campione di urina per i test antidoping previsti dalla TADP. Il laboratorio ha riportato un risultato analitico negativo per la cocaina (e i suoi metaboliti), che è vietata dal Programma, nella categoria degli stimolanti. (Tutte le sostanze proibite della classe “Stimolanti” sono Sostanze Specificate, tranne quelle in S6.A, che sono Sostanze non Specificate. Sostanze d’abuso in questa sezione: cocaina e metilendiossimetanfetamina (MDMA/ “ecstasy”). Sono vietati tutti gli stimolanti, compresi tutti gli isomeri ottici. La cocaina è una sostanza non specificata. Il Giocatore non ha un’esenzione per uso terapeutico (“TUE”) che consenta l’uso di cocaina”.
L’8 maggio 2025 l’ITIA ha inviato al Giocatore un avviso (di preaccusa) in cui lo informava dei risultati analitici avversi e del fatto che poteva aver commesso una violazione delle regole antidoping ai sensi del regolamento TADP Articolo 2.1 (presenza di una sostanza vietata nel campione) e/o TADP Articolo 2.2 (uso o tentativo di uso di una sostanza vietata nel campione). Dato che la cocaina è classificata come una sostanza non specificata ai sensi della TADP, il giocatore è stato soggetto a una sospensione provvisoria ai sensi dell’articolo 7.12.1 del TADP, a partire dalla data dell’avviso di preaccusa, ovvero l’8 maggio 2025.
Il 14 maggio 2025, in risposta all’avviso (di preaccusa) dell’ITIA, il Giocatore ha ammesso di aver di aver commesso una violazione delle regole antidoping. In tale risposta, ha rinunciato all’apertura del campione B e ha presentato una relazione dettagliata del suo psicologo.
Il 22 maggio 2025, l’ITIA ha formalmente accusato il giocatore di aver commesso una violazione delle regole antidoping ai sensi dell’articolo 2.1 e/o dell’articolo 2.2 del TADP. L’articolo 2.1 della TADP è un reato a responsabilità oggettiva che si stabilisce semplicemente provando la presenza di una Sostanza Proibita nel campione, cioè l’ITIA non deve dimostrare come la sostanza sia entrata nell’organismo del Giocatore o che il Giocatore l’abbia assunta, intenzionalmente (o anche solo consapevolmente).
In aggiunta, se il Giocatore è in grado di dimostrare che l’ingestione o l’uso è avvenuto al di fuori delle competizioni e non è stato correlato alle prestazioni sportive, il periodo di ineleggibilità sarà di tre mesi, a condizione che possa essere ulteriormente ridotto a un mese se il Giocatore completa in modo soddisfacente un programma di trattamento delle sostanze d’abuso approvato dall’ITIA. Il periodo di ineleggibilità stabilito in questo Articolo 10.2.4.1 non è soggetto a riduzioni basate su alcuna disposizione dell’Articolo 10.6 – del quale aveva beneficiato anche l’ex numero uno Iga Swiatek
In sua difesa, Imran Sibile ha affermato che il suo Risultato Analitico Avverso è stato causato dall’assunzione della Sostanza Proibita circa quattro-cinque giorni prima della partita del 9 marzo 2025 (cioè fuori dalla competizione) in un contesto senza alcun legame con le sue prestazioni sportive.
Alla luce delle prove, l’ITIA ha accettato che “l’ingestione o l’uso del Giocatore si è verificato al di fuori delle competizioni e non era correlato alle sue prestazioni sportive”. Pertanto, il suo caso si qualificava per il processo di cui all’articolo 10.2.4.1 del TADP.
Il periodo di ineleggibilità previsto dall’articolo 10.2.4.1 delle TADP è di tre mesi. La sanzione può essere ulteriormente ridotta a un mese se il giocatore completa in modo soddisfacente un programma di trattamento per sostanze d’abuso approvato dall’ITIA.
L’atleta marocchino ha ammesso la colpa, accettando il mese di sospensione, che terminerà esattamente il 7 giugno 2025: “La violazione delle regole antidoping è stata ammessa. Alle condizioni stabilite nella presente Decisione, il Giocatore è soggetto a un periodo di ineleggibilità di un mese ai sensi dell’articolo 10.2.4.1 della TADP. Il periodo di ineleggibilità di un mese (condizionale) è iniziato alla data in cui il giocatore ha ricevuto l’avviso di preaccusa (8 maggio) e si conclude il 7 giugno 2025. Se il Giocatore non rispetta le condizioni stabilite in questa decisione e a lui comunicate, sarà soggetto ad altri due mesi di ineleggibilità, che saranno imposti dall’ITIA in una successiva decisione”.