Caso Giorgi: tutto come previsto, Camila non tesserata. Ora il lodo

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Caso Giorgi: tutto come previsto, Camila non tesserata. Ora il lodo

Come ampiamente prevedibile la sentenza del Tribunale a Federale Fit che aveva inibito Camila Giorgi per nove mesi condannandola a 30.000,00 euro di sanzione è stata annullata in appello. Ora però sarà un arbitrato a dirimere i rapporti contrattuali tra le parti

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La Corte d’Appello federale – con la sentenza che potete leggere qui per esteso – ha accolto il reclamo proposto da Camila Giorgi annullando la sentenza del Tribunale federale che aveva inibito la maceratese per nove mesi da ogni attività federale condannandola altresì al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 30.000,00. La vicenda, come noto, trae origine dalla mancata partecipazione di Camila alla sfida di Fed Cup contro la Spagna del l’aprile di un anno fa.

A dire il vero, non bisognava essere giudici di Cassazione nè particolarmente esperti di diritto sportivo per prevedere che la sentenza del Tribunale federale sarebbe stata annullata da un esame un filo più attento come quello operato dalla Corte d’Appello Federale. E, sia detto per inciso, non è la prima volta che il Collegio di secondo grado della giustizia sportiva Fit è chiamato a porre rimedio a delle interpretazioni alquanto fantasiose operate dal Tribunale federale, si vedano le vicende Bracciali-Starace e Cecchinato solo per fare due esempi di casi piuttosto noti. Purtroppo la tendenza del Tribunale federale di aderire quasi incondizionatamente alle posizioni delle Procura federale non è indice di un perfetto funzionamento del sistema di giustizia sportiva federale.

Tornando alla vicenda Giorgi, avevamo osservato dopo la sentenza di primo grado, le evidenti incongruenze della decisione del Tribunale federale. Le perplessità che avevamo evidenziato sulla circostanza che, non essendo l’atleta tesserata per la federazione italiana sin dal 2011, la stessa non sarebbe stata tenuta all’osservanza del Regolamento di Giustizia Federale e quindi non sarebbe stata passibile di procedimento disciplinare e della eventuale sanzione, hanno trovato pienamente comferma nella decisione della Corte d’Appello che infatti, accogliendo le eccezioni della difesa della Giorgi, ha correttamente concluso per il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale.

La Corte d’appello ha completamente rivisto la tesi del Tribunale fit e della Procura federale per i quali “non vi è dubbio che l’atleta Camila Giorgi, che svolge attività rilevante per l’ordinamento sportivo essendo affermata giocatrice professionista, rappresenti un soggetto giuridico autonomo rispetto alla figura del tesserato, ma come quest’ultimo debba essere sottoposto ad un giudizio disciplinare”.

In realtà, secondo la corretta interpretazione della Corte d’Appello, il tesseramento è una condizione essenziale per svolgere attività federale e dunque in assenza di tale fondamentale requisito non si può essere soggetti ai regolamenti federali. Tanto più che con contratti di natura privatistica le parti avevano previsto l’obbligo della Giorgi di tesserarsi per la federazione.

È particolarmente interessante osservare come la corte d’Appello federale abbia condiviso le nostre perplessità sul richiamo fatto dal Tribunale federale alla sentenza del Consiglio di Stato, la numero 302 del 24.01.12 ( causa tra Pistolesi e la Fit) per corroborare la propria tesi: richiamo del tutto fuori luogo, Infatti in tale vicenda il Consiglio di Stato si trovò a decidere sull’applicabilità o meno delle norme federali a Pistolesi  che nel corso del procedimento disciplinare si era dimesso, di fatto interrompendo il vincolo sportivo con la federazione, situazione totalmente diversa dal caso Giorgi con l’azzurra non tesserata ab origine e sicuramente non tesserata al momento della commissione della presunta violazione.

Lo stesso dicasi per l’arzigogolato riferimento al Codice di giustizia sportiva della Figc che prevede la possibilità di applicare le proprie norme anche ai non tesserati. Avevamo osservato che il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. prevedesse la possibilità di applicare le proprie norme anche ai non tesserati, a differenza di quanto prevede invece il Regolamento della Fit, non facesse altro che confermare la tesi secondo la quale tale regolamento non potesse sanzionare un non tesserato. La Corte d’Appello ha condiviso questa interpretaziome, osservando che nessuna analogia può crearsi tra i due ordinamenti, completamente differenti. Peraltro a fronte della esplicita disposizione prevista nel regolamento Figc, nulla di simile è rintracciabile nei regolamenti Fit.

La conclusione della Corte d’appello pertanto è che l’eventuale inadempimento della Giorgi nei confronti della Fit – per non aver risposto alla convocazione e per non essersi tesserata con la Fit – potrà essere accertato solo in una sede differente da quella propria della giustizia sportiva, nella specie nell’ambito di un giudizio arbitrale in virtù di una clausola compromissoria inserita nei contratti in essere tra le parti.
Nulla di più chiaro e scontato: francamente incredibile che il tribunale federale abbia voluto ostinatamente sostenere il contrario.

Chiarita la vicenda dal punto di vista della giustizia federale, non può non evidenziarsi come nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello emergano particolari interessanti circa i rapporti contrattuali tra Camila Giorgi e la Fit.

Stando a quanto si legge nella sentenza in commento tra le parti è stato sottoscritto un contratto nel dicembre 2007, poi rinnovato nel 2008, 2010, 2011, 2012 e da ultimo nel 2015 in forza del quale la Fit si sarebbe obbligata a rimborsare all’atleta le spese sostenute per l’attività internazionale, ivi comprese quelle mediche, di viaggio, vitto, alloggio e allenamento con obbligo della Giorgi di richiedere il tesseramento Fit, di rispondere alle convocazioni per la Fed Cup o altre manifestazioni della nazionale (anche per ulteriori 10 anni), di concordare con la Fit l’attività agonistica. Il tutto, in caso di inadempimento, con l’obbligo di restituire alla Fit quanto dalla stessa erogato e addirittura di versare alla federazione quanto guadagnato a titolo di premi nei vari tornei disputati.

La palla – è proprio il caso di dirlo anche se si spera presto di poter tornare a parlare di Camila Per i suoi risultati in campo – ora passa al collegio arbitrale chiamato a valutare i profili di inadempimento contrattuale. Una storia triste e senza fine.

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