Bracciali e Starace radiati: ma le prove dove sono?

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Bracciali e Starace radiati: ma le prove dove sono?

Si decreta la morte lavorativa e sociale di due Davismen senza attività istruttoria. Bastano articoli di giornale e fragili presunzioni? Potito Starace “agganciato” 4 anni prima della sola combine imputata a lui. E
Gimeno Traver? E l’ATP? Il tribunale FIT declina le più fantasiose teorie sui punteggi del tennis per motivare una sentenza troppo severa, almeno per i fatti ad oggi noti. E sul rinvio ha ragione Daniele Bracciali

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Dopo la sentenza del Tribunale federale che ha radiato Potito Starace e Daniele Bracciali ho tratto l’impressione di un clima decisamente colpevolista – per non dire giustizialista – dalla lettura dei commenti in argomento. Personalmente ritengo che solo la lettura degli atti del procedimento (che sono poi quelli inviati dalla Procura della Repubblica di Cremona), comprese le trascrizioni delle intercettazioni, possa consentire, come sempre, l’espressione di un giudizio individuale.

Il solo contenuto della sentenza – che ho avuto modo di leggere nella sua versione integrale su Ubitennis – non è infatti sufficiente per il semplice fatto che, costituendo la motivazione scritta ex post di un giudizio di condanna, è naturalmente impostata in senso colpevolista.

Aggiungo che mi sembrano d’obbligo la massima attenzione e la massima prudenza, considerato che stiamo parlando della morte lavorativa, e in un certo senso anche sociale, di due persone cui un tratto di penna ha di colpo tolto la possibilità di svolgere il proprio lavoro sia di atleti professionisti che di tecnici, financo con l’applicazione dell’odioso ostracismo rispetto a ogni luogo che abbia a che fare con il tennis, dal circolo, ai centri tecnici e agli stadi. Due persone, peraltro, che hanno dato molto alla stessa Federazione come componenti fondamentali della nostra squadra di Davis (Bracciali addirittura anche come consigliere nazionale) e che quindi hanno respirato a fondo stimoli e valori di quell’ambiente, di quella dirigenza e di quel gruppo. Motivo di più, dunque, per considerare più che mai valido, in questo particolare caso, il fondamentale principio che vuole presunto innocente qualunque incolpato sino al passaggio in giudicato della sua eventuale condanna. Motivo di più per sospendere ogni effetto di una decisione provvisoria e, soprattutto, ogni giudizio troppo sommario.

Detto questo non posso esimermi da alcune brevi e sintetiche osservazioni circa il contenuto di una sentenza che, pur con le riserve già sopra espresse circa l’impossibilità, allo stato, di conoscere tutti gli atti del procedimento, solleva fin da subito alcune perplessità sul piano del rigore logico e giuridico.

Va anzitutto rilevato come non risulti mai svolta, sia nella fase di indagini da parte della Procura federale , sia in fase dibattimentale avanti il Tribunale federale, una vera attività istruttoria. La decisione è stata infatti assunta sulla base delle sole notizie di giornale e delle sole carte provenienti dalla Procura ordinaria di Cremona (peraltro relative principalmente a una indagine sulle scommesse nel mondo del calcio). Scrive infatti il Tribunale federale : “… Dall’esame di quanto trasmesso dalla Procura di Cremona si evince l’esistenza di una vera e propria organizzazione tendente all’alterazione di incontri di tennis. Sulla base di tali elementi …”.

Viene subito da pensare che gli elementi raccolti a supporto di tale sistematica “alterazione” da parte di una “vera e propria organizzazione ” a delinquere non dovessero essere particolarmente solidi se, in tutto e per tutto, questo procedimento ha riguardato un solo episodio, e cioè il match Starace/Gimeno Traver del 19/4/2011 a Barcellona. Né, al proposito, sembra serio il richiamo del Tribunale federale a due altre partite di Starace che vengono descritte come in odore di “alterazione” (nonostante non facciano in alcun modo parte del capo di imputazione !) solo perché in un’occasione Potito avrebbe perso con un avversario che in precedenza aveva sempre sconfitto (!!) e in un’altra avrebbe deciso di ritirarsi in conseguenza di uno stato fisico precario che i giudici – non si sa perché – si sentono di mettere in discussione, anche arrivando a riferire, o almeno così sembra dalla lettura della sentenza, che uno strappo muscolare è malanno di minor rilievo di uno stiramento muscolare (!). Il tutto condito da una imbarazzante disamina del punteggio dei singoli set e dei singoli game che, a dire della Corte, proverebbero l’andamento non corretto (!!!) e quindi illecito dei match in questione. Ci si riferisce alla sconfitta con Andujar nel 2011 a Casablanca e al ritiro con Brands nel 2009 a Monaco. Questi, a dire del Tribunale, sarebbero gli indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrerebbero la responsabilità di Starace giustificando la sua morte tennistica e lavorativa.

Il precedente è assolutamente allarmante perché induce a temere che qualunque giocatore del circuito perda con un avversario con cui non ha mai perso in precedenza, oppure ceda 6/0 al terzo dopo aver vinto il primo set si ritrovi accusato di “alterazione” dolosa del risultato.

Naturalmente la cosa è abbastanza risibile, posto che chiunque conosca il bellissimo sport del tennis sa perfettamente che situazioni di punteggio come quelle puntigliosamente (e anche un po’ maldestramente) ricostruite in sentenza sono all’ordine del giorno anche nel tennis professionistico.

Ma è perfettamente inutile dilungarsi su match che non sono oggetto del procedimento, torniamo a Barcellona. Qui Starace si ritira dopo aver perso il secondo set 6/1 senza aver manifestato prima sintomi particolari che inducessero a ritenerlo vittima di qualche malanno. Potito afferma di aver accusato improvvisamente dolori tali da indurlo al ritiro e il certificato medico parla di virus gastrointestinale, motivo che causa, nello stesso torneo, la cancellazione di Starace dal tabellone del doppio!

Non spiega bene, il Tribunale, perché questo andamento del match porti a concludere che Starace ha voluto “alterare” il risultato. Argomenti decisivi sembrano essere tre: l’insorgere troppo improvviso del dolore intestinale (a me è capitato, è capitato! Non so a voi ), il fatto che Gimeno Traver in quel momento aveva una classifica analoga a quella di Starace e quindi una sua facile vittoria stonava (… ci risiamo) e, infine, il fatto che, guarda caso, Potito aveva perso dopo avere vinto il primo set. Circa quest’ultimo fatto il Tribunale argomenta richiamando una intercettazione in occasione della quale l’indagato (a Cremona) Bruni, uno dei presunti organizzatori a delinquere, spiegava che un match perso dopo aver vinto il primo set rendeva molto di più, in termini di ammontare di scommesse, che non una facile e veloce sconfitta in due set. Principio sacrosanto (si fa per dire), ma che nulla prova circa il fatto che tutti i match persi al terzo (come quello in discussione) siano match venduti. Salvo che non concorrano ben altri argomenti di prova. Aggiunge il Tribunale che, sempre a dire del Bruni, in quei casi sarebbe fondamentale che i due avversari si conoscano bene, per consentire al venduto di proporre all’altro “fammi vincere il primo set e ti faccio vincere il match”. Purtroppo per lui Starace ha perso dopo avere vinto il primo e conosceva Gimeno Traver… quindi, indizi pesantissimi.

Peccato però che da nessuna parte della sentenza si affermi (non dico si provi) che Gimeno Traver era d’accordo e, soprattutto, non si ipotizzi che, in quel caso, si dovrebbe ovviamente supporre un concorso grosso come una casa dello stesso Gimeno Traver nella “alterazione” (cosa farà l’ATP?!).

L’argomento principe utilizzato dal Tribunale federale per chiudere il cerchio sulla responsabilità di Starace è però il seguente : “… appare dunque inverosimile che il Bracciali abbia coinvolto lo Starace nel giro delle partite truccate senza il suo consenso…!!!” ( e ciò anche in ragione del fatto che i due si conoscevano bene, formavano un ottimo doppio di tennis e cenavano spesso insieme). Siamo a fine pagina 39 della sentenza.

Un’ affermazione, un’argomentazione, un’elucubrazione… logica che si commenta da sola e che da sola, a mio parere, induce a togliere molta credibilità alla intera sentenza che, ricordiamolo, soprattutto per quanto riguarda Starace, è basata solo su elementi indiziari (della cui fondatezza in parte si è già detto). Ma per restare, e poi chiudere, sulla posizione di Potito, va anche rilevata un’altra incongruenza. La sentenza richiama con grande enfasi un sms del Bruni a certo Sganzerla (altro indagato a Cremona) in cui si scrive : “Abbiamo acquistato Potito!” .

Allora. Punto primo lo sms in questione non proviene da Bracciali né è a questi diretto. Punto due la data di questo sms è il 6/12/2007 ( ! ) e la partita “truccata” oggetto del procedimento – e della condanna – è del 19/4/2011!! Tre anni e mezzo dopo… il preteso ingaggio; è peraltro il Tribunale a scrivere che “le manovre” per convincere Starace a vendere la partita di Barcellona cominciano il giorno prima e proseguono la mattina della gara. Ma Potito non faceva già’ parte della… scuderia? Perché tutte queste manovre per convincerlo?

Dunque questi sono gli elementi a carico di Starace: nessuna dichiarazione esplicita di nessuno (a parte l’inconsistente sms richiamato), nessun elemento oggettivo (passaggio di denaro o altro), nessun testimone a carico, tante, sofferte, dolorose e gridate smentite.

Su Bracciali non mi sembra che ci sia molto di più, almeno, ribadisco, a leggere la sola sentenza. Alcune telefonate con questo Bruni di contenuto abbastanza equivoco. Nulla, a mio parere che possa costituire la famosa prova della… pistola fumante. Qualcosa più di Starace, certo (ma la c’è il nulla), però per condannare alla morte civile ci vuole altro, almeno secondo il mio punto di vista.

Bracciali ha comunque ragione da vendere sul piano processuale quando eccepisce la decadenza per superamento del termine posto dal Regolamento di Giustizia federale per la pubblicazione della sentenza. La Corte si arrampica sugli specchi, a mio parere, per respingere l’eccezione, che appare invece fondata. La tesi della Corte è infatti che il termine sarebbe stato sospeso per le richieste di semplice rinvio formulate dagli incolpati, ma la tesi non regge. Non voglio qui tediare i miei pochi lettori (pochissimi poi quelli arrivati sin qui), ma va detto che: i rinvii sono stati chiesti dalla sola difesa Starace e non da quella Bracciali; i rinvii non erano semplici ma motivati con richieste istruttorie (delle due l’una: o erano infondate le richieste e dunque dovevano essere respinte, oppure erano fondate e dunque non si trattava di rinvii semplici); la Corte ha concesso d’ufficio termini a tutte le parti (quindi anche alla Procura e a Bracciali che non li aveva chiesti). Il termine è stato dunque superato e la sentenza è dunque criticabile e annullabile anche sul piano formale.

Vedi anche il commento del direttore Ubaldo Scanagatta alla sentenza emessa dal Tribunale FIT

 

Massimo Rossi

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