Cominciamo col dare la notizia: il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di giustizia sportiva istituito presso il CONI, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente, in data 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis, annullando la sentenza impugnata dalla Corte Federale d’appello, che lo scorso aprile aveva accolto il reclamo proposto dalla difesa di Camila Giorgi, ritenendo che, non essendo l’atleta tesserata FIT, non vi fosse alcun legame tra la Federazione e la stessa, revocando così la sospensione da ogni attività per nove mesi e cancellando la sanzione pecuniaria di 30.000€.
La vicenda è ormai nota a tutti e nasce dal gran rifiuto della maceratese, che nell’aprile 2016 contravvenne all’obbligo di rispondere alla convocazione per il play-off di Fed Cup contro la Spagna, scegliendo di giocare le qualificazioni del torneo di Stoccarda. Una rottura divenuta presto insanabile e culminata con la prima sentenza del Tribunale Federale della Federtennis, che condannò Giorgi sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 10 dello Statuto Fit, destinato ai tesserati, che ci azzardammo a definire “piuttosto curiosa”. Solo due mesi dopo la Corte d’appello federale rimetteva le cose a posto, riabilitando Giorgi e ribaltando nuovamente un dispositivo di primo grado per un “difetto di giurisdizione”. Non possedendo una tessera FIT dal 2011, Giorgi non era tenuta all’osservanza del Regolamento di Giustizia Federale, ergo nessun procedimento disciplinare a suo carico avrebbe avuto valore.
Ora un nuovo capitolo: il Collegio di Garanzia, organico incaricato di valutare solo la legittimità del percorso della giustizia federale, ha annullato la sentenza del giudice di appello, con un’altra decisione che ha già fatto e farà discutere. Nonostante l’articolo 73 del regolamento organico della federazione italiana tennis disponga che “l’esistenza del tesseramento del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla FIT sia documentata dalla tessera federale di riconoscimento” (l’arcinota tessera FIT, che Giorgi non possiede), l’organo giudicante ha ritenuto che il rilascio di una tessera non sia indispensabile per l’esistenza di un rapporto giuridico sportivo, ma lo è solo ai fini della partecipazione ad una manifestazione.
Una decisione ardita, che lega atleta e FIT in base alla sussistenza di una relazione, ergo su basi giuridiche deboli, stabilendo un’immaginosa differenza tra tesseramento, cioè “il rapporto tra atleta e federazione” e tessera, “il documento rappresentativo del richiamato rapporto”. Si legge nella sentenza: “Emerge che il tesseramento, inteso quale rapporto giuridico-sportivo, è altro rispetto alla sua documentazione. In questa prospettiva, il rapporto giuridico sportivo non si costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima, che è allora il documento che assume valore probatorio per i fini previsti dal Regolamento medesimo”.
Infine il Collegio si interroga quindi sulla funzione del possesso della tessera, trovando una risposta nell’art. 81 del Regolamento: “per partecipare a una attività sportiva – generica – l’interessato deve possedere ed esibire all’Ufficiale di gara preposta la tessera d’atleta o la tessera atleta non antagonista del settore cui appartiene la manifestazione”. In soldoni Giorgi non avrebbe potuto essere convocata in Fed Cup poiché priva del “documento indispensabile per la partecipazione alle competizioni”. Dunque? Giorgi è stata convocata “illegittimamente”? Affermativo, ma “la circostanza è comunque preclusa al Collegio di Garanzia, non essendo una questione di legittimità”.